Marcatura CE Impianti e Macchinari

Cocco Consulenza vi può aiutare a: individuare le direttive applicabili al prodotto; verificare l’esistenza di norme tecniche specifiche di categoria e di riferimento per il vostro prodotto; valutare la sicurezza del prodotto rispetto ai requisiti applicabili; realizzare il fascicolo tecnico del prodotto e individuare eventuali test o prove di laboratorio da eseguire; dove necessario, coinvolgere la partecipazione di enti terzi per il raggiungimento della Marcatura CE, realizzare la documentazione tecnica in ottemperanza alle Direttive, redigere manuali di istruzioni e fascicolo d'uso.

La marcatura CE è un contrassegno che garantisce la conformità di un prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza secondo le vigenti Direttive Europee, tutelando oltre agli utilizzatori anche la collettività. Pertanto qualsiasi fabbricante prima della commercializzazione dei prodotti, deve preoccuparsi che questo sia sicuro e conforme a tutti i requisiti contenuti dalle Norme e previsti dalla Direttive.

Il marchio CE è quindi un simbolo che comunica la sicurezza di un prodotto all'utilizzatore. Il suo simbolo deve essere obbligatoriamente riportato sui prodotti al fine di poterne dare una corretta identificazione e permetterne la libera circolazione all’interno dell’UE.

Le Direttive Europee identificano i seguenti operatori economici con le relative responsabilità all’interno dell’Unione Europea:

  • Fabbricante
  • Importatore
  • Distributore
  • Rappresenatante autorizzato


Quando è necessaria la Marcatura CE

La marcatura CE è sempre obbligatoria quando il prodotto rientra all'interno delle Direttive e le norme di riferimento che ne impongono la marcatura. L'elenco delle Direttive applicabili è veramente molto lungo (vedi elenco a fondo pagina). Se le Direttive definiscono le categorie dei prodotti e le principali prescizioni, una volta svolto l'inquadramento Legislativo, si rimanda alle norme specifiche di prodotto, al fine di rientrare nel merito dello stesso. Prodotti complessi, però, possono ricadere contemporanemente in più direttive, elevando la severità dei controlli e delle garanzie finalizzate a garantire la sicurezza.

Qualora non esista una Direttiva di inquadramento del prodotto è comunque necessario, prima di effettuare la commercializzazione, soddisfare la Direttiva 2001/95/CE, il cui recepimento in Italia è avvenuto con il d.lgs. n° 172 del 2004 relativo alla sicurezza generale dei prodotti. Tale direttiva obbliga comunque a rendere sicuro il prodotto che volete commercializzare. Questa strada, che potrebbe apparentemente sembrare più semplice, nella realtà si rivela più complicata in quanto mancano specifici testi ai quali potere fare riferimento.

Attenzione però a non sbagliare
Se il prodotto deve essere Marcato CE, la mancata apposizione del marchio comporta sanzioni a carico degli operatori economici responsabili della sua commercializzazione. Viceversa, se i prodotti risultano impropriamente marcati CE, cioè se sul prodotto viene utilizzata la marcatura CE senza avere effettivamente adempiuto ai requisiti di sicurezza delle Direttive di riferimento, si profila il reato di truffa ed il conseguente ritiro del prodotto dal mercato. Quindi, che ricadiate da una parte o dall'altra fate attenzione.

Importante inoltre sapere che non esistono deroghe in materia che vi possano escludere da questo adempimento, anche se si tratta, ad esempio, di un prodotto realizzato in unico esemplare oppure se si tratta di in un manufatto artigianale. Secondo il Legislatore, la sicurezza e salute degli utilizzatori e della collettività non ammettono eccezioni e non si fanno sconti.


Possiamo offrirvi un servizio di consulenza per le seguenti attività:

  • individuare le direttive applicabili al prodotto;
  • verificare l’esistenza di norme tecniche specifiche di categoria e di riferimento per il vostro prodotto;
  • valutare la sicurezza del vostro prodotto rispetto ai requisiti applicabili;
  • realizzare il fascicolo tecnico del vostro prodotto
  • individuare eventuali test o prove di laboratorio da eseguire;
  • dove necessario, coinvolgere la partecipazione di enti terzi per il raggiungimento della Marcatura CE
  • realizzare la documentazione tecnica in ottemperanza alle Direttive,
  • redigere manuali di istruzioni e fascicolo d'uso.

A differenza di molte altre certificazioni, la Marcatura CE può essere esclusivamente sottoscritta da Fabbricante, Importatore, Distributore o Rappresentante autorizzato; non è quindi una responsabilità delegabile a terze persone. E' possibile delegarne la sua consulenza, lasciando comunque responsabile il soggetto chi vi offre la consulenza per eventuali negligenze od omissioni.

Non prendete quindi questo adempimento sottogamba, scegliete con criterio da chi farvi aiutare. Una eventuale leggerenza potrebbe condurvi ad una "culpa in eligendo*".

* La locuzione si riferisce all'ipotesi di responsabilità di padroni e committenti in ordine ai danni arrecati a terzi dai loro dipendenti nell'esercizio delle incombenze cui sono adibiti. La ratio della disposizione è il rimprovero ai datori di lavoro per il fatto di non aver curato con la dovuta accortezza la scelta dei propri collaboratori.

Un'ultima cosa che forse in pochi sanno è che un oggetto in possesso della Marcatura CE deve essere nuovamente verificato dopo 10 anni al fine di controllare se è ancora sicuro ed adeguato all'utilizzo per il quale è stato destinato e se rispetta le nuove normative o cambi legislativi. Dopo questo periodo, in caso di incidente, la responsabilità non ricadrebbe sul possessore e non più sul fabbricante.

In abbinamento al servizio di consulenza per l'ottenimento della Marcatura CE, offriamo anche la progettazione ed Ingegnerizzazione dei prodotti nonché, servizi di supporto tecnico e legislativo. Se necessario, ci occupiamo anche della Direttiva ATEX, relativa alle apparecchiature da utilizzarsi in zone con possibile presenza di atmosfera esplosiva, con la relativa classificazione degli ambienti e redazione del documento del DPE (Documento sulla Protezione contro le Esplosioni).

 


 

Oltre a queste c’è la 2001/95/CE che non richiede il marchio, ma prevede le stesse procedure di gestione e riguarda tutti i prodotti, può essere considerata “la madre di tutte le direttive”, è stata recepita in Italia con il D.Lgs. n° 172 del 2004 sulla sicurezza dei prodotti.

Ecco un elenco delle principali direttive che richiedono la Marcatura CE, divise per categoria:

  • Direttiva Macchine: 2006/42/CE (vecchia direttiva macchine: 98/37/CE)
  • Direttiva Bassa Tensione: 2014/35/UE
  • Direttiva Compatibilità Elettromagnetica: 2014/30/UE
  • Direttiva Prodotti da Costruzione: Regolamento CPR 305/11
  • Direttiva Recipienti a Pressione (Semplici): 2014/29/UE
  • Direttiva Attrezzature a pressione: 2014/68/UE
  • Direttiva Sicurezza Giocattoli: 2009/48/CE
  • Direttiva DPI (Dispositivi di protezione individuale): 89/686/CE
  • Direttiva Apparecchi a gas: 2009/142/CE
  • Direttiva Strumenti di misura: 2004/22/CE
  • Direttiva Strumenti per pesare a funzionamento non automatico: 90/384/CEE
  • Direttiva Caldaie ad acqua calda alimentate da combustibili liquidi o gassosi: 92/42/CEE
  • Direttiva Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all’aperto: 2000/14/CE
  • Direttiva Dispositivi medici: 93/42/CE
  • Direttiva Dispositivi medici impiantabili attivi: 98/385/CEE
  • Direttiva Dispositivi medico-diagnostici in vitro: 98/79/CE
  • Direttiva Apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva: 2014/34/UE
  • Direttiva Esplosivi per uso civile: 93/15/CEE
  • Direttiva Imbarcazioni da diporto: 2014/28/UE
  • Direttiva Ascensori: 2014/33/UE
  • Direttiva Frigoriferi e congelatori: 96/57/CE
  • Direttiva Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione: 2014/53/UE
  • Direttiva Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: 2000/9/CE (Regolamento (UE) 2016/424)
  • Direttiva Alimentatori per lampade fluorescenti: 2000/55/CE
  • Elenco delle direttive che richiedono SOLO la Dichiarazione di Conformità (e non richiedono la Marcatura CE)
  • Direttiva Equipaggiamento marittimo: 2014/90/UE e 2014/93/UE
  • Direttiva Interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale: 2001/16/CE
  • Direttiva Imballaggi e rifiuti di imballaggio: 94/62/CE
  • Attrezzature a pressione trasportabili: 2010/35/CE
  • Sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità: 96/48/CE

 

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